Approvato dall'assemlea dei soci il 24 maggio 2008
art. 1 Associazione
Dal 1857 è istituita in Verona la Società Belle Arti che dalla data di approvazione del presente statuto viene costituita nel rispetto del codice civile e della normativa in materia (legge 383 del 2000), associazione di promozione sociale denominata: “SOCIETA’ BELLE ARTI DI VERONA” con sede in Corso Porta Borsari 17 nel comune di Verona, di seguito detta associazione.
art. 2 Finalità
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L’associazione svolge l’attività di promozione al culto delle arti in particolar modo di quelle figurative.
4. L’associazione si interessa alle questioni di carattere cittadino e nazionale per la promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale, promuovendo adeguate iniziative. In particolare l’associazione, e per essa la Presidenza, alla quale vengono demandati i vari compiti, promuove manifestazioni e iniziative a vari livelli.
art. 3 Soci
1. Chi intende far parte dell’ associazione deve farne domanda scritta, dichiarando di sottostare a tutti gli obblighi stabiliti da presente statuto ed all’eventuale regolamento interno e di aver compiuto i 18 anni di età. I Soci si distinguono in tre categorie: Artisti (con obbligo di presentare dettagliato curriculum artistico corredato di adeguata documentazione), Onorari ( su approvazione unanime della Presidenza), Sostenitori . L'accoglimento della domanda spetta al consiglio di Presidenza, che può deliberare in merito, purchè a maggioranza, fino a 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato.
2. Le contribuzioni dei Soci Artisti avvengono mediante pagamento di quote stabilite dal consiglio di Presidenza; le quote dei Soci Sostenitori potranno essere analoghe a quelle dei soci Artisti o superiori.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
4. L'anno sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre. Il Socio decade per dimissioni o dopo due anni di morosità.
art. 4 Diritti e doveri dei soci
1. I Soci hanno diritto di intervenire alle Assemblee della Società con voto deliberativo.
2. Essi hanno diritto di eleggere ed essere eleggibili alle cariche sociali;
3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di godere dei benefici e delle facilitazioni che saranno, volta per volta, stabilite dalla Presidenza.
4. Essi hanno il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
5. Per godere dei diritti di cui al precedente comma i Soci devono essere in regola con i versamenti delle quote annuali.
6. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto come da regolamento interno.
7. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
art. 5 Recesso ed esclusione del socio
1.Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di presidenza.
2.Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. E’ ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all’assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
art.6 Organi sociali
1. Sono organi dell'associazione:
- - l'assemblea dei soci;
- - il consiglio di presidenza;
- - il presidente;
- - i revisori dei conti.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
art. 7 Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno due volte all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta scritta di almeno un decimo dei soci in regola con la quota sociale o quando il Consiglio di presidenza lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
art. 8 Compiti dell’Assemblea
L’assemblea deve:
- - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- - fissare l’importo della quota sociale annuale;
- - determinare le linee generali programmatiche dell’ attività della associazione;
- - approvare l’eventuale regolamento interno;
- - deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- - eleggere il Presidente;
- - eleggere il Consiglio di Presidenza;
- - eleggere i Revisori dei Conti;
- - deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio di presidenza.
art. 9 Validità Assemblee
1. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno un terzo dei Soci oltre la maggioranza della Presidenza. La seconda convocazione può essere fatta trascorsa mezz'ora dalla prima ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Le votazioni di norma sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
3.Le decisioni si prendono a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti si ripete la votazione e risultando ancora la parità l'oggetto all'ordine del giorno viene ritirato e può essere riproposto in altra Assemblea che dovrà essere tenuta entro 30 giorni. A richiesta, quando non si tratti di persona, il voto può avvenire per alzata di mano. I soci dispongono di un solo voto e non sono ammesse deleghe.
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
art. 10 Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
art. 11 Consiglio di Presidenza
1. La società affida la propria rappresentanza al consiglio di Presidenza democraticamente eletto e composto da sette membri.
2. I membri del consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
3. Il consiglio di Presidenza eletto procede nel suo seno alla nomina delle seguenti cariche:
- a) Vice Presidente
- b) Segretario
- c) Cassiere.
4. Gli altri membri della Presidenza sono Consiglieri. Le deliberazioni del consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza, presenti almeno cinque membri. Il membro della Presidenza che risulti assente senza giustificazione per tre volte consecutive viene dichiarato decaduto dalla Presidenza e surrogato dal primo dei non eletti.
5. Il consiglio di Presidenza è incaricato di:
- a) far osservare lo Statuto;
- b) presentare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto per anno solare;
- c) definire i progetti e le norme delle manifestazioni e delle iniziative dalla stessa promosse;
- d) curare i rapporti con le Amministrazioni locali, Società o Enti aventi analoghi interessi.
6. Il consiglio di Presidenza, alla scadenza del mandato, convoca l'Assemblea dei Soci per trattare il seguente ordine del giorno:
- a) relazione morale e finanziaria;
- b) elezione della nuova Presidenza e di due Revisori dei Conti;
- c) varie.
art. 12 Presidente
Il Presidente sovraintende alla conduzione della società e specialmente:
- a) presiede e dirige le Assemblee ed il consiglio di presidenza;
- b) emette disposizioni di pagamento;
- c) ha la legale rappresentanza dell’associazione;
- d) in generale è responsabile del buon andamento dell’associazione .
- e) convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
art. 13 Vicepresidente
Il Vice Presidente assiste il Presidente e lo sostituisce se assente o impedito.
art. 14 Segretario
Il Segretario è incaricato di:
- a) tenere i verbali delle adunanze presidenziali e sociali che devono essere firmati dal Presidente e letti nella riunione immediatamente successiva;
- b) ordinare e custodire gli atti e le carte dell’ associazione;
- c) corrispondere con i Soci e con terzi;
- d) controfirmare ogni atto dell’ associazione;
- e) avvalersi in caso di necessità, su approvazione del consiglio di Presidenza, di collaborazioni esterne anche compensate.
art. 15 Cassiere
Il Cassiere compila il giornale di cassa e ha diritto di firma sulle disposizioni di pagamento deliberate dal Presidente, il quale può avvalersi, in caso di necessità, per la tenuta della contabilità dell’ associazione e delle incombenze relative, della consulenza di professionisti esterni.
art. 16 Revisori dei conti
I Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori del consiglio di Presidenza in numero di due, sono tenuti a verificare almeno una volta all'anno e comunque in sede di approvazione di bilancio la situazione finanziaria e sottoporre all'Assemblea le eventuali osservazioni.
art. 17 Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi dell’art.4 della Legge 383/2000.
2. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
art. 18 Rendiconto economico-finanziario
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
art. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
art. 20 Disposizioni finali
1. Ogni controversia tra Soci, o tra questi e la Presidenza, viene decisa mediante arbitri nominati dall'Assemblea, i quali sono autorizzati a pronunciarsi per una amichevole composizione. Per ogni atto legale nei rapporti tra società e terzi è competente il Foro di Verona.
2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.